|
||||||||||||||||||||
|
Home
Consiglio comunale Consiglio comunale Statuto Comunale: organi elettivi
|
|
|||||||||||||||||||
| Home |
| Candidato Sindaco 2012 |
| Programma 2012 |
| Candidati Consiglieri 2012 |
| Elezioni 2007 |
| Capogruppo lista |
| Notizie Locali |
| Comunicati |
| Politicate |
| Politica italiana |
| Appuntamenti lista |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| Storia della lista civica |
| Consiglio comunale |
| Opposizione |
| Archivio elezioni |
| Casarsa |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| Programma 2007 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| Contattaci! |
| FORUM |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| Contributi |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| Pasolini |
| Video |
| Statuto Comunale: organi elettivi |
|
|
|
|
PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE, Titolo I - ORGANI ELETTIVI
Art. 7 - Organi1. Sono organi del Comune: Il Sindaco, il Consiglio e la Giunta. Art. 8 - Consiglio Comunale 1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo. 2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale. 3. Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto comunale, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte ed indica il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, ferma restando la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente. Ai fini della determinazione del terzo non va computato il sindaco. 4. Il regolamento fissa, altresì, le modalità attraverso le quali fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. 5. Le funzioni di presidente del consiglio comunale sono esercitate dal sindaco. 6. Il presidente del consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio. Art. 9 - Competenze e attribuzioni 1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. Ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 le competenze del Consiglio sono le seguenti: a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti; b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati e i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative; d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione; f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; h) la contrazione dei mutui non espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari; i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o direttore se nominato o di altri funzionari; m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge; n) l'approvazione dei verbali della seduta precedente; o) la nomina del collegio dei revisori del conto. 2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità. 3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale. 4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere. 5. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente. 6. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo. 7. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali. 8. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune. 9. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale. Art. 10 - Funzioni di controllo politico-amministrativo 1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività: a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune; b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti. 2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi. 3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata. Art. 11 - Sedute e convocazioni 1. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie, straordinarie e urgenti. 2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco che ne formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale. 3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, il Consiglio Comunale è convocato dal Vice Sindaco. In assenza, anche momentanea, del Sindaco, presiede il Vice Sindaco, qualora sia anche Consigliere Comunale. In assenza del Vice Sindaco presiede l'Assessore più anziano di età qualora sia anche Consigliere Comunale. In assenza degli Assessori la presidenza viene assunta dal Consigliere anziano. 4. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta. In caso di convocazione straordinaria il predetto termine è ridotto a tre giorni. Se invece la convocazione viene disposta in via di urgenza l'avviso di convocazione va consegnato almeno 24 ore prima dell'adunanza. 5. Per giorni liberi si intende che non va conteggiato quello in cui avrà luogo la seduta del consiglio, mentre va considerato quello di avvenuta consegna dell'avviso di convocazione. 6. La consegna dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi: -mediante il messo comunale; -mediante telegramma o raccomandata; -mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta; -mediante fax. Art. 12 - La prima seduta del Consiglio Comunale neoeletto 1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi nel termine di 10 giorni dalla convocazione. 2. Detta seduta consiliare è convocata e presieduta dal sindaco non essendo prevista in Comune di Casarsa della Delizia la specifica figura di presidente. 3. Nella prima seduta il consiglio comunale esamina, prima di deliberare su qualsivoglia altro oggetto, la condizione degli eletti e dichiara la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause di cui all'art. 60 del T.U., provvedendo secondo la procedura indicata dal successivo articolo 69 dello stesso. 4. Nella prima seduta il consiglio comunale elegge nel proprio seno la commissione elettorale comunale. Art.13 - Commissioni 1. Il Consiglio esercita le proprie funzioni con il supporto di commissioni di carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale o anche da soggetti esperti, esterni al consiglio, nel caso le questioni da trattare attengano a materie di rilevanza pubblica e di particolare specialità. 2. Il Consiglio disciplina con regolamento il funzionamento delle Commissioni, perseguendo l'obiettivo della efficienza decisionale. 3. Alle Commissioni è affidato il ruolo di agevolare e snellire i lavori degli organi collegiali, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione e alle altre questioni sottoposte al Consiglio o di consulenza in presenza di questioni di particolare specificità e complessità. 4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari del Comune, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. 5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi ultimi o il Sindaco lo richiedano. Art. 14 - Commissioni di indagine 1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. 2. Dette Commissioni saranno formate da un numero di componenti equivalente ai gruppi presenti in Consiglio ed al fine del rispetto della proporzionalità ogni Commissario disporrà di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo a cui appartiene. 3. Il regolamento ne disciplina i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento. Art. 15 - Attribuzioni delle Commissioni 1. Le funzioni di indirizzo e di orientamento vengono svolte dalle Commissioni permanenti attraverso l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso. 2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale. 3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni: - la nomina del Presidente della Commissione; - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune; - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione; - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte. Art. 16 - Consiglieri 1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. 2. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale. Singolarmente o in gruppo hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonchè di presentare interrogazioni e mozioni, rispettando le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio. 3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. 4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. La presentazione può avvenire durante la seduta con richiesta di verbalizzazione, oppure per iscritto tramite il Segretario Comunale. Nel secondo caso, la data di presentazione coincide con la data di protocollo. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano della presa d'atto e diventano immediatamente efficaci. La surrogazione deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In tal caso, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Art. 17 - Diritti e doveri dei consiglieri 1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento. 2. L'esame delle proposte di deliberazioni e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento". 3. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai capigruppo consiliari. 4. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti. Art. 18 - Gruppi consiliari 1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. 2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni. Art. 19 - Decadenza per mancata partecipazione alle sedute 1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 15 giorni dalla stessa. 2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dello stesso. 3. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio e copia dell'eventuale deliberazione è notificata all'interessato entro 15 giorni. |
| < Prec. |
|---|
